SEGRETO AZIENDALE

SA

Si considera segreto aziendale qualsiasi informazione o conoscenza, inclusa quella tecnologica, scientifica, industriale, commerciale, organizzativa o finanziaria, che soddisfi le seguenti condizioni:

a) Essere segreto, nel senso che, nel suo complesso o nella configurazione e combinazione precisa dei suoi componenti, non è generalmente conosciuto dalle persone appartenenti ai circoli in cui normalmente si utilizza il tipo di informazione o conoscenza in questione, né facilmente accessibile a loro;

b) Avere un valore aziendale, sia reale che potenziale, proprio per essere segreto, e

c) Essere stato oggetto di misure ragionevoli da parte del suo titolare per mantenerlo segreto.

Possono consistere in formule, processi o tecniche di fabbricazione o di commercializzazione, progetti, prototipi, strategie di marketing o di pianificazione, elenchi di banche dati, software, codice sorgente, algoritmi e qualsiasi altra informazione che si desidera sia confidenziale.

I segreti aziendali possono appartenere a qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti legittimamente il controllo su di essi, individualmente o in co-titolazione, e sono suscettibili di trasferimento, cessione, e licenza d’uso e di sfruttamento.

Per la loro protezione è necessario creare un Protocollo che contenga il contenuto dei segreti aziendali e le condizioni e le facoltà di accesso ad essi.

È inoltre opportuno disporre di contratti di riservatezza o di non divulgazione: NDA – Non-Disclosure Agreement; stabilire una politica chiara e scritta sulla gestione delle informazioni; utilizzare misure di sicurezza: password, crittografia, ecc., e formare le persone che potrebbero avere accesso ai segreti sull’importanza di questi e sulle conseguenze della loro divulgazione.

Infrazione.

La violazione dei segreti aziendali consiste nell’accesso, appropriazione o copia non autorizzati di documenti, oggetti, materiali, sostanze, file elettronici o altri supporti, che contengano il segreto aziendale o dai quali sia possibile dedurre il segreto, o che siano contrari alle pratiche commerciali leali.

Protezione e difesa.

Mediante l’esercizio di azioni di cessazione; divieto di fabbricazione e offerta, commercializzazione o utilizzo, importazione ed esportazione, sequestro di merci e mezzi, recupero, attribuzione in proprietà delle merci infrattorie, compensazione di danni e pregiudizi – che può includere il risarcimento per danno morale -, pagamento delle spese di ricerca sostenute e pubblicazione della sentenza.

Misure processuali.

Si prevede la pratica giudiziaria di accertamenti dei fatti prima della presentazione della causa per dimostrare la richiesta di condanna e l’adozione di misure cautelari per fermare provvisoriamente l’infrazione.

Regime legale.

  • La Legge 1/2019, del 20 febbraio, sui Segreti Aziendali, è stata promulgata in attuazione della Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, relativa alla protezione delle conoscenze tecniche e delle informazioni aziendali non divulgate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’uso e la rivelazione illeciti.
  • La Legge 3/1991, del 10 gennaio, sulla Concorrenza Sleale, qualifica la violazione dei segreti come un comportamento sleale regolato dalla LSE.
  • Il Codice Penale, Legge Orgánica 10/1995, del 23 novembre, regola i reati di scoperta e rivelazione dei segreti aziendali all’interno dei reati relativi al mercato e ai consumatori.

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