
La proprietà intellettuale su un’opera letteraria, artistica o scientifica nasce semplicemente dalla creazione, sia essa pubblicata o inedita.
Non esiste una terminologia unificata. Nei testi legali dei paesi in cui prevale l’eredità del Diritto Romano si parla di Proprietà Intellettuale o di Diritti d’Autore, mentre nei paesi anglosassoni e asiatici si utilizza la denominazione Copyright o diritto di copia.
Possono essere oggetto di proprietà intellettuale tutte le creazioni originali letterarie, artistiche o scientifiche espresse con qualsiasi mezzo o supporto, tangibile o intangibile, attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro.

Anche le opere derivate dall’originale sono oggetto di proprietà intellettuale:
- Le traduzioni e le adattazioni.
- Le revisioni, aggiornamenti e annotazioni.
- I compendi, riassunti ed estratti.
- Gli arrangiamenti musicali.
- Le trasformazioni di un’opera letteraria, artistica o scientifica.
I diritti d’autore sono indipendenti, compatibili e accumulabili con i diritti di proprietà industriale [brevetti, marchi, design industriale…] che possono esistere sull’opera.
La proprietà intellettuale si compone di diritti di carattere personale, inalienabili e non rinunciabili, e di diritti patrimoniali: diritti di sfruttamento dell’opera in qualsiasi forma, in particolare, i diritti di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e trasformazione, che non possono essere esercitati senza l’autorizzazione dell’autore.
I diritti di sfruttamento dell’opera dureranno per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte o dichiarazione di decesso.
Modalità.
- Opera individuale. Si presume autore chi appare come tale nell’opera.
- Opera in collaborazione. Quando è il risultato unitario della collaborazione individuale di più autori.
- Opera collettiva. Quella creata per iniziativa e sotto la coordinazione di una persona fisica o giuridica che la pubblica e la divulga a suo nome, e formata dalla riunione dei contributi di diversi autori la cui contribuzione si fonde in una creazione unica e autonoma.
Difesa.
Il titolare dei diritti di proprietà intellettuale potrà agire contro l’infrattore e gli intermediari per: (i) far cessare l’attività illecita, (ii) richiedere il risarcimento dei danni materiali e morali causati e (iii) richiedere l’adozione di misure cautelari urgenti.
Regime legale.
- Decreto Legislativo Reale 1/1996, del 12 aprile, con il quale viene approvato il testo consolidato della Legge sulla Proprietà Intellettuale, regolamentando, chiarendo e armonizzando le disposizioni legislative vigenti in materia.
Proteggi la tua proprietà intellettuale con tutte le garanzie