
Le invenzioni possono essere protette come brevetto in tutti i campi della tecnologia, inclusi i materiali biologici: purché siano nuove, comportino un’attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale.
Le Invenzioni Industriali proteggono una regola tecnica, a differenza del Design Industriale, che è una creazione di forma o estetica.
Non sono considerate brevettabili:
- I procedimenti di clonazione degli esseri umani.
- I procedimenti di modifica dell’identità genetica germinale dell’essere umano.
- L’uso degli embrioni umani per scopi industriali o commerciali.
- I procedimenti di modifica dell’identità genetica degli animali che comportano sofferenze per questi ultimi senza un’utilità medica o veterinaria sostanziale per l’uomo o l’animale, e gli animali risultanti da tali procedimenti.

Requisiti.
- Un’invenzione è nuova quando non è compresa nello stato della tecnica a livello mondiale.
- Un’invenzione implica attività inventiva se non risulta dallo stato della tecnica a livello mondiale in modo evidente per un esperto del settore.
- Un’invenzione è suscettibile di applicazione industriale quando il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi tipo di industria, inclusa quella agricola.
L’ambito della protezione conferita dal brevetto è determinato dalle rivendicazioni indicate nel titolo. La descrizione e i disegni servono esclusivamente per interpretare le rivendicazioni.
Il titolare del brevetto è obbligato a sfruttarlo personalmente o tramite un terzo autorizzato. In caso contrario, il brevetto può essere dichiarato decaduto.
I brevetti possono essere oggetto di licenza contrattuale libera o obbligatoria, tra l’altro per i seguenti motivi: mancato sfruttamento, interesse pubblico, o per la produzione di prodotti farmaceutici destinati a paesi con problemi di salute pubblica.
Registrazione.
Il diritto di registrare un brevetto spetta all’inventore o agli inventori.
Un’azienda può richiedere la registrazione di un brevetto, ma deve includere il nome dell’inventore o degli inventori.
Le invenzioni di lavoro vengono registrate a nome dell’azienda.
La protezione del brevetto di invenzione è sempre territoriale: Brevetto spagnolo, Brevetto Unitario [25 paesi dell’UE], o resto del mondo [direttamente o tramite PE o PCT].
La durata della registrazione dei brevetti di invenzione è di venti anni non prorogabili.
La registrazione dei brevetti è soggetta ai principi generali di registrazione di (i) pubblicità, (ii) opposizione di terzi, (iii) qualificazione e chiusura registrale e (iv) trattativa successiva nella trasmissione.
La procedura di registrazione comprende un esame di novità e di attività inventiva.
Durante l’esame di concessione viene redatto il Rapporto sullo Stato della Tecnica che contiene tutta la documentazione necessaria ottenuta da registri precedenti o pubblicazioni tecniche, a livello mondiale, per valutare la novità e l’attività inventiva dell’invenzione.
È prevista la nullità assoluta della registrazione in determinati casi.
Per ottenere la registrazione di un brevetto con effetto in Spagna e per estendere la sua protezione al resto del mondo, possono essere utilizzate tre vie: (i) tramite richiesta presso l’Ufficio Spagnolo dei Brevetti e Marchi [OEPM], (ii) tramite il Brevetto Europeo [PE], (iii) tramite il Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti [PCT].
Effetti della registrazione.
La registrazione del brevetto conferisce al titolare il diritto di impedire l’uso non autorizzato dell’invenzione da parte di terzi e, in particolare:
- La fabbricazione, l’offerta, l’immissione sul mercato, l’utilizzo di un prodotto oggetto di brevetto e l’importazione.
- L’utilizzo di un procedimento oggetto di brevetto.
- L’offerta, l’immissione sul mercato o l’utilizzo di un prodotto ottenuto tramite il procedimento oggetto del brevetto o la sua importazione.
Regime Legale.
- Spagna: Legge 24/2015, del 24 luglio, sui Brevetti.
- Brevetto Unitario: Regolamenti (UE) n. 1527/2012 e (UE) n. 1260/2012. La Spagna non ne fa parte. Attualmente partecipano i seguenti Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.
- Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (PCT) redatto a Washington il 19 giugno 1970. Permette di richiedere protezione per un’invenzione in ciascuno degli Stati membri del Trattato Internazionale (157) mediante una sola domanda denominata domanda internazionale. Si tratta di un sistema di presentazione, non di concessione di brevetti, che vengono esaminati e concessi da ciascun paese designato o come Brevetto Unitario.
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