DESIGN INDUSTRIALE

DI

Il design industriale si riferisce alla forma progettata per gli oggetti d’uso che saranno prodotti in serie.

Il design industriale è una creazione di forma o estetica, a differenza delle invenzioni che sono una creazione tecnica.

Legalmente, il design industriale è definito come l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, derivato dalle sue caratteristiche, in particolare, linee, contorni, colori, forma, texture o materiali del prodotto stesso o della sua decorazione.

Il design può essere ornamentale o funzionale, e sono esclusi quelli le cui caratteristiche sono imposte esclusivamente dalla loro funzione tecnica.

Un design originale o particolarmente creativo può anche costituire un diritto d’autore protetto come proprietà intellettuale indipendente, compatibile e cumulabile con il design industriale.

Il supporto materiale su cui è incorporato il design può essere:

  • Un prodotto: un articolo industriale o artigianale, comprese le parti di un prodotto complesso.
  • Un prodotto complesso: costituito da componenti sostituibili.

Terminologia.

La legge spagnola utilizza il termine ‘design industriale’ nella sua regolamentazione, mentre il regolamento dell’Unione Europea designa il design come ‘disegni e modelli comunitari’.


Requisiti di protezione.

  • Novità: mondiale. Non esiste alcun altro design identico precedente.
  • Singolarità. Regola dell’Impressione Generale: deve produrre un’impressione generale diversa rispetto a qualsiasi altro design precedente per un utente informato, considerando il Grado di Libertà del Designer..
  • Visibilità. Poiché l’aspetto esterno è l’espressione che definisce il design industriale, si presume che sia percepito visivamente; pertanto, se il design non è visibile durante l’uso normale, non sarà protetto.

Design non registrato.

Il design non registrato è protetto contro le copie per un periodo di tre anni dalla prima divulgazione, senza possibilità di rinnovo; è quindi previsto per design con una vita commerciale molto breve.

Design registrato.

Il diritto di registrare il design appartiene all’autore o agli autori.

La protezione del design industriale è sempre territoriale: Spagna, Unione Europea, o resto dei paesi del mondo.

La domanda di registrazione può essere presentata entro dodici mesi dalla data di divulgazione. Il periodo di grazia di 12 mesi consente di testare il prodotto sul mercato senza che il design perda novità, prima di decidere di registrarlo.

La durata della registrazione è di cinque anni dalla data di presentazione e può essere rinnovata per periodi successivi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni.

La registrazione dei design è soggetta ai principi generali di registrazione: (i) pubblicità, (ii)opposizione di terzi, (iii) priorità dei design precedenti e (iv)trattativa successiva nella trasmissione.

La procedura di registrazione comprende un semplice esame formale e un rapido esame d’ufficio per verificare che si tratti di un design, in senso legale, e che non sia contrario all’ordine pubblico o alle buone costumi; senza valutare la novità o il carattere distintivo del design né effettuare ricerche di anteriorità.

Nella domanda di registrazione è possibile richiedere il rinvio della pubblicazione del design fino a un massimo di trenta mesi o prima, se richiesto dal titolare.

  • La registrazione del Design Industriale spagnolo è gestita presso l’Ufficio Spagnolo dei Brevetti e Marchi [OEPM], con sede a Madrid.
  • La registrazione dei Disegni e Modelli comunitari è gestita presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale [EUIPO], con sede ad Alicante.
  • La registrazione internazionale dei Disegni e Modelli in qualsiasi altro paese del mondo può essere richiesta direttamente tramite professionisti locali o attraverso il Sistema dell’Aia, amministrato dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale [OMPI], con sede a Ginevra, per i paesi membri.

Effetti della registrazione.

La registrazione del design industrial consente al titolare di vietare l’uso non autorizzato da parte di terzi e, in particolare:

  • Impedire la fabbricazione, commercializzazione, offerta, importazione o esportazione, l’uso o lo stoccaggio per tali scopi, del prodotto che incorpora il design.

Regime Legale.

  • Design Industriale spagnolo: Legge 20/2003, del 7 luglio, di Protezione Giuridica del Design Industriale.
  • Disegni e Modelli Comunitari: Regolamento (CE) 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari.
  • Legge Organica 10/1995, del 23 novembre, del Codice Penale.

Risoluzione delle controversie.

Le controversie che possono sorgere nel Design Industriale spagnolo o comunitario possono essere risolte: (i) tramite arbitrato, (ii)tramite la via amministrativa, o (iii) giudizialmente.

a) Di fronte al registro.

L’Ufficio Spagnolo dei Brevetti e Marchi è competente per conoscere le opposizioni presentate contro la richiesta di design industriale. Esaurita la via amministrativa, è competente l’Audiencia Provincial e il Tribunale Supremo.

L’Ufficio di Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea è competente per conoscere le opposizioni presentate contro la richiesta di disegni e modelli comunitari e i procedimenti di nullità e decadenza. In revisione, i casi vengono trasmessi alle Sezioni di Ricorso dell’EUIPO e, in appello, al Tribunale di Lussemburgo.

b) Di fronte all’uso non autorizzato.

Per le questioni di design industriale spagnolo sono competenti: i Giudici Mercantili, l’Audiencia Provincial e il Tribunale Supremo [Sezione Seconda].

Per le questioni di Disegni e Modelli Comunitari è competente: il Tribunale dei Marchi dell’Unione Europea, con sede ad Alicante, l’Audiencia Provincial di Alicante [Sezione Ottava] e il Tribunale Supremo [Sezione Seconda].

c) Arbitrato.

È previsto per i casi in cui il titolare non ha diritto alla registrazione; quando è incompatibile con un design precedente divulgato successivamente o quando incorpora un marchio o un segno precedentemente protetto.

Il lodo arbitrale definitivo produce effetto di cosa giudicata, come una sentenza giudiziaria definitiva.

d) Difesa penale.

Il titolare di un modello o disegno industriale registrato può esercitare le azioni penali pertinenti contro chi fabbrica, importa, possiede, utilizza, offre o immette in commercio oggetti protetti da un design industriale.

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